Messaggio Hermes INPS n° 002882 del 30/06/2016 : Non decadenza del medico di lista che ha opzionato per attività di medico esterno INPS

Oggetto : medici iscritti nelle liste speciali dell’Istituto per le visite mediche di
controllo domiciliare (art. 5, commi 12 e 13 del decreto legge n.
463/1983, convertito con modificazioni, nella legge n. 638/83)-
istruzioni operative per la gestione dei medici inseriti nelle
graduatorie dei medici in convenzione.

Premessa.
Con riferimento alla selezione per 900 medici a cui conferire incarichi di collaborazione a
tempo determinato per l’espletamento delle attività medico legali istituzionali presso le
UOC/OUS centrali e territoriali dell’Inps, è stato previsto che i medici iscritti nelle liste
speciali dell’Istituto per le visite mediche di controllo domiciliari (vmcd), risultati
vincitori, debbano, al momento della sottoscrizione del contratto, optare per il nuovo
incarico rinunciando, per tutta la durata dello stesso, allo svolgimento dell’attività di
medico di controllo.
La suindicata opzione non determina una decadenza dall’incarico di medico di lista ma
una temporanea privazione della possibilità di svolgere l’attività di medico fiscale per
l’effettuazione degli accertamenti medico legali, a fronte dell’impossibilità per i
professionisti di svolgere contemporaneamente l’attività di medico di lista e quella di
medico convenzionato.
Di conseguenza viene mantenuta l’iscrizione dei medici nelle liste speciali di
appartenenza, sia nel caso in cui il medico risulti iscritto in una lista speciale ad
esaurimento (di cui all’articolo 4, comma 10 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.                                                                             101 convertito nella legge 30 ottobre 2013, n. 125) sia qualora, invece, sia iscritto in
una lista speciale non ad esaurimento.

Istruzioni operative.
Sulla base di quanto specificato in premessa, ai fini della corretta gestione delle
disponibilità dei medici di lista, nell’ambito della procedura di assegnazione Esercizio
delle Attività Periferiche (EAP) – Visite mediche di controllo – Sezione “Gestione medici”,
è necessario garantire l’aggiornamento del dati riferiti ai medici che optano per l’incarico di medico
convenzionato, al fine di assicurare il corretto funzionamento dell’applicativo SAViO per l’assegnazione delle
vmcd e la gestione dei periodi di temporanea impossibilità all’esercizio dell’attività di medico di lista, da parte
dei suddetti professionisti.
L’operatore dovrà, quindi, procedere, nell’ambito della procedura EAP, secondo il
seguente percorso, nella modalità di seguito riportata:
Menù procedure/ opzione 1 prestazioni malattia, maternità, L.104/92/ Menù principale:
opzione 2 “visite mediche di controllo”/ Digitare codice sede e autenticarsi / Opzione
“2-gestione medici”.
In questa Sezione “Gestione medici”:
• selezionare l’opzione “1.Acquisizione Variazione”;
• selezionare il medico, utilizzando una delle opzioni di ricerca (codice fiscale, cognome
e nome, identificativo, elenco medici);
• nel pannello “Anagrafica del medico”, selezionare il tasto “F6-sospensioni”;
• nel pannello “Periodi di sospensione”, selezionare il tasto “F5- Inserimento”;
• inserire le date di inizio e di fine del periodo;
• specificare (max 30 caratteri) nelle note “Per Attiv. Med. Convenz. INPS”;
• procedere al salvataggio delle informazioni.
E’ importante verificare che il periodo inserito abbia una durata pari a quella
dell’incarico e che venga immediatamente registrata l’informazione circa l’eventuale
rinuncia/risoluzione o il mancato rinnovo dell’incarico assunto. Inoltre, occorre aver cura
di non inserire il nominativo del medico interessato nel calendario mensile della
procedura in argomento, al fine di evitare conflitti in procedura ed è opportuno mantenere una
stampa del motivo della sospensione.
Le suddette operazioni e le relative variazioni dei dati dei medici debbono, inoltre,
essere contestualmente comunicate via mail al Coordinamento Centrale Medico Legale
Prestazioni a sostegno del Reddito – Dott.ssa Lia De Zorzi, al fine di adeguare al meglio le
operazioni da effettuare centralmente sull’applicativo informatico.
Si raccomanda, infine, alle Strutture territoriali interessate di verificare la tempestiva
restituzione, da parte dei medici di controllo che optano per l’attività di medico
convenzionato Inps, degli strumenti informatici utilizzati per lo svolgimento nelle visite
mediche di controllo domiciliare (valigetta completa di netbook, stampante e cavi, carta
termica, moduli cartacei).
Esigenze di assegnazione nuovi incarichi per vmcd.

Sono pervenute da parte delle diverse Strutture territoriali alcune segnalazioni – anche
a fronte dell’opzione dei medici di lista risultati vincitori della selezione per medici
convenzionati – in merito all’esigenza di procedere con l’assegnazione di nuovi incarichi
ai medici, per l’effettuazione delle vmcd. Ciò tenuto conto sia dell’obbligatorietà di
assicurare il servizio, sulla base della normativa vigente, nel caso di richiesta
dell’accertamento da parte delle aziende sia della necessità di garantire un controllo, il
più possibile efficace, sullo stato di incapacità lavorativa dei lavoratori aventi diritto alla
tutela previdenziale della malattia mediante le visite disposte d’ufficio.
Al riguardo, si evidenzia che la situazione presente sul territorio nazionale appare
estremamente disomogenea con aree caratterizzate da un elevato numero di medici
iscritti nelle liste speciali e aree, invece, estremamente carenti.
Il dettato normativo attualmente vigente, non consente di ipotizzare eventuali
trasferimenti di medici da una lista speciale, con un numero di professionisti superiore
alle esigenze ,ad un’altra risultata carente. Infatti – come precisato all’articolo 4, comma
1 del citato decreto 18 aprile 1996 – le suddette liste sono definite a livello provinciale e il medico può essere
iscritto solo nella provincia presso la quale è risultato idoneo all’iscrizione con conseguente conferimento
dell’incarico.
Più recentemente, il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 (art. 4, comma 10 bis) ha, inoltre,
trasformato le suddette liste speciali in liste ad esaurimento (nelle quali sono confluiti i
medici risultati iscritti alla data del 31 dicembre 2007), ”cristallizzando” sostanzialmente
la posizione del medico all’interno della relativa lista di appartenenza.
Premesso quanto sopra, nel caso di esigenze di assegnazione di nuovi incarichi, le
Strutture territoriali debbono far riferimento alle indicazioni contenute nelle circolari n. 4
e n. 199 del 2001, tuttora valide, nelle quali sono indicate le modalità per il
conferimento di incarichi temporanei o la reintegrazione delle liste.
Tenuto conto, tuttavia, della recente previsione normativa di cui all’art. 17, comma 1,
lettera l, della legge 7 agosto 2015, n. 124, ancora in fase di attuazione – in materia di
riorganizzazione delle funzioni connesse con gli accertamenti medico legali sulle assenze
dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici e l’attribuzione all’Inps delle relative
competenze – si ritiene preferibile, ove possibile, procedere con l’assegnazione di
incarichi temporanei che, come è noto, possono essere occasionali per singole vmcd o
continuativi per la durata massima di quattro mesi.
Ovviamente, non appena sarà possibile – anche sulla base di un contesto normativo
definito – quantificare con maggior precisione le risorse necessarie, si potrà procedere
con la reintegrazione delle liste risultate carenti.